Art. 1.

      1. Al personale militare italiano delle tre Forze armate, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo militare della Croce rossa italiana (CRI), inquadrato in «contingenti» o in «missioni», anche multinazionali, operanti in zone d'intervento in territori esteri per conto dell'ONU, della NATO, della Unione europea o di altre analoghe organizzazioni sovranazionali, per attività di interposizione, per il mantenimento o il ristabilimento della pace, o in qualità di osservatori, o per cooperazione e assistenza in area di crisi, sono concessi i benefìci indicati all'articolo 2.
      2. I benefìci di cui all'articolo 2 spettano, altresì, al personale militare isolato impiegato per le stesse finalità di cui al comma 1 del presente articolo.